Socialismo e Mitbestimmung, o della Democrazia Industriale - Leonardo Scimmi
Pubblicata in data 6/2/2010

Pochi istituti come quello della Mitbestimmung tedesca – in italiano “codecisione” - rappresentano sinteticamente ed in maniera eccellente il significato della parola “socialismo”. Se come diceva il Cancelliere tedesco Helmut Schmidt “le persone che hanno una visione dovrebbero farsi curare”, richiamando l’attenzione dei politici sui fatti e sulla concretezza dei risultati in favore dei cittadini, allora ben si comprende perché in Germania, sin dagli anni ‘20, si sia aperto un dibattito sulla cosiddetta Mitbestimmung, vale a dire la partecipazione dei lavoratori alle alte decisioni riguardanti l’impresa. Il dibattito nasce già nella Germania Guglielmina e prosegue negli anni turbolenti e culturalmente ricchi della Repubblica di Weimer, dove Governi a guida socialdemocratica affrontavano seri problemi – perfino rivoluzioni – nascenti alla loro sinistra – gli Spartakisti – piu’ che alla loro destra. Nel conflitto fra le due anime della sinistra , quella rivoluzionaria di Rosa Luxembourg e Karl Liebknet, e quella socialista di governo, si consumava già la divisione storica ed ideologica di quasi tutto il secolo ventesimo. Eppure l’esacerbarsi di tale conflitto fraterno poneva le basi per quella riflessione e approfondimento teorico che spesse volte ha trovato un fertile terreno in Germania, e se dal conflitto tra le classi analizzato e profetizzato da Marx e perseguito da Lenin si voleva uscire, appariva chiaro a tutti che la via della Rivoluzione non era quella percorribile. Interviene qui dunque la civilizzazione tedesca col suo retaggio di idea e di sintesi, di astrazione e concretezza, di pragmatismo efficiente e propone una forma di compromesso fra il Capitale e la Forza Lavoro, fra la proprietà e il dipendente, fra il capitalismo e la giustizia sociale, un compromesso che assomiglia terribilmente al Socialismo e che prende il nome di Mitbestimmung. Il fondamento sociale ed economico della Mitbestimmung è riconosciuto in Germania anche dalla Corte Costituzionale, che con sentenza del 1979 ha confermato il ruolo di tale istituto giuridico al fine di alleviare la subordinazione dei lavoratori al potere di direzione degli organi direttivi e di integrare la legittimazione economica della direzione dell’impresa con una legittimazione sociale. Comunemente riconosciuta come un diritto, la Mitbestimmung è considerata in Germania un istituto che rende possibile la mediazione fra i principi della massimizzazione del profitto (shareholders value) e la considerazione dei diritti ed interessi dei lavoratori, alla sicurezza del posto di lavoro, alle condizioni umane di lavoro ed alla partecipazione dei lavoratori al successo dell’impresa (stakeholders value). Un chiaro esempio, quindi, di democrazia industriale e di controllo sulle forze economiche del mercato. Anche dalla parte dei datori di lavoro, inoltre, si sottolinea la benefica influenza della Mitbestimmung sulla crescita della Produttività, diminuzione del tasso di turnover e crescita della motivazione dei dipendenti. Ma che cosa è in pratica e come funziona la Mitbestimmung? Ed inoltre, un istituto simile, sarebbe integrabile nel sistema socio – economico italiano? La codecisione, intesa come partecipazione dei lavoratori alla guida dell’impresa, si sviluppa su due livelli, il primo a livello di Consiglio di Azienda (Betriebsrat), riguarda temi relativi al personale, sociali od economici legati ad una unità aziendale e fu disciplinata per la prima volta nel 1952 dalla Betriebsverfassungsgesetz e prevede diritti di rappresentanza e di informativa a livello aziendale, ma non è caratteristica o specialità del sistema tedesco in quanto presente in molti altri paesi d’Europa. Il secondo livello – detto di codecisione a livello di impresa (Mitbestimmung auf der Unternehmensebene), che qui interessa in modo particolare, si esplica attraverso la codecisione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi direttivi dell’impresa ed in relazione a decisioni anche strategiche. Questa versione di cogestione fu regolata per la prima volta da una legge del 1951 (Montan-Mitbestimmungsgesetz) e seguita poi, seppur con diversi criteri di applicazione e regole, da una legge del 1976 la Mitbestimmungsgesetz. Oggetto della Unternehmensmitbestimmung – vale a dire della codecisione nell’alta direzione – è consentire ai lavoratori di partecipare alle decisioni che sono di competenza del Consiglio di Sorveglianza delle società di capitali. Da premettere che in Germania – ma dal 2004 anche in Italia a livello opzionale – gli organi di amministrazione e controllo delle imprese sono due, uno chiamato Consiglio di Gestione (Vorstand) e l’altro Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat) che nomina il Consiglio di Gestione, gode di ampi poteri di controllo e non è esclusivamente corrispondente al nostro Collegio Sindacale. I rappresentanti dei lavoratori siedono nel Consiglio di Sorveglianza in varia misura, in base alle leggi sulla Mitbestimmung. In Germania le società di capitali che impiegano piu’ di 500 lavoratori sottostanno alla disciplina della codecisione e pertanto il Consiglio di Sorveglianza sarà composto in parte da rappresentanti degli azionisti ed in parte da rappresentanti dei lavoratori. Nella fattispecie alle imprese da 500 a 2000 lavoratori si applica la Drittelbeteiligungsgesetz del 2004 e pertanto un terzo del Consiglio di Sorveglianza è eletto tra i rappresentanti dei lavoratori ed i due terzi fra i rappresentanti degli azionisti. Nelle imprese con piu’ di 2000 dipendenti, invece, si applica la Mitbestimmungsgesetz del 1976 in base alla quale vige il principio della pariteticità per cui il Consiglio di Sorveglianza è composto per la metà da rappresentanti dei lavoratori e l’altra metà da rappresentanti degli azionisti, salvo il doppio voto del Presidente (casting vote) nominato dagli azionisti. Terza fattispecie, in realtà la piu’ antica e maggiormente garante dei diritti dei lavoratori, è rappresentata dalla Montan-Mitbestimmungsgesetz, legge del 1951 che si applica alle imprese con piu’ di 1000 dipendenti ed attive nei settori del carbone e dell’acciaio. La detta legge riconosce ai lavoratori una parità completa nella rappresentanza nel Consiglio di Sorveglianza, senza casting vote attribuito alla Proprietà in caso di parità e prevede la nomina di un Arbeitsdirektor nel Consiglio di Gestione eletto senza il voto contrario dei lavoratori. Le situazioni di parità sono risolte da un terzo - neutro - nominato ad hoc dal Consiglio di Sorveglianza. In Germania circa 700 imprese hanno il Consiglio di Sorveglianza costituito in base ad una delle sopra esposte leggi sulla Mitbestimmung, molti dei quali sono composti da 12 membri, altri da 16 o 20 membri. Circa 30 imprese ricadono nella applicazione della legge sulla Mitbestimmung nel settore del carbone e dell’acciaio. Compito del Consiglio di Sorveglianza, composto in base alle regole della codecisione – è di nominare o revocare il Consiglio di Gestione, controllare la gestione dell’impresa ed i libri sociali, ricevere informazioni periodiche e, molto importante, puo’ attribuirsi per statuto competenze di alta direzione con relativo potere di autorizzazione dei piani strategici, industriali e finanziari. Il sistema descritto sopra e di origine tedesca è spesso considerato incomprensibile nei Paesi di tradizione anglosassone ed in Germania si è aperto un dibattito circa le responsabilità che tale sistema potrebbe avere nella eventuale diminuzione di investimenti esteri nel Paese. La Mitbestimmung resta tuttavia in Germania il fondamento di una società che riesce a “fare sistema” ed a trovare soluzioni pratiche ai problemi socio – economici, anche ricorrendo al compromesso fra Capitale e Lavoro, abituati a cooperare e a codecidere nell’ambito delle imprese. Se un istituto di natura tedesca sia importabile in Italia è in generale una questione difficile da rispondere, si puo’ sin d’ora tuttavia notare che il Socialismo, quale sistema socio politico economico è di per sé di natura europea ed internazionale e non ha difficoltà ad applicarsi nei vari Paesi del mondo, magari adattato alle particolarità e tradizioni nazionali o geografiche. Quanto all’altra obiezione mossa ad una eventuale importazione della Mitbestimmung in Italia, fondata sulla differenza di tessuto economico fra Germania e Italia, per cui in Italia le imprese sarebbero perlopiu’ di piccole dimensioni, si risponde agevolmente che la Mitbestimmung potrebbe essere applicata, per ora, alle imprese con maggior numero di addetti, che sono, tra l’altro, quelle piu’ colpite dai problemi legati alla delocalizzazione, proprietà estera, conflitti tra interessi nazionali ed aspri confronti fra sindacati e proprietà, lasciando lo spazio per ulteriori e future applicazioni ed aprendo in ogni caso il mondo del lavoro ad una esperienza nuova da valutare in base ai risultati ottenuti. La stessa introduzione nel Codice Civile italiano del sistema dualistico (Consiglio di Gestione – Consiglio di Sorveglianza) non ha tanta ragione d’essere se sprovvisto della Mitbestimmung, vero istituto caratterizzante sebbene sicuramente non popolare in Italia. Di recente è stata presentata una proposta di legge dal Sen. Ichino in relazione ai temi qui discussi. Proposta che tuttavia pecca di generalità ed onnicomprensività – prevedendo anche detassazioni sugli straordinari etc. – ma soprattutto non impone nulla, lasciando la scelta alle parti sociali che dovrebbero trovare un accordo su base volontaria, utilizzando energie pari o superiori a quelle che sarebbero necessarie a trovare l’accordo sul caso concreto. Forse la Mitbestimmung potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era per le relazioni industriali italiane, caratterizzate dalla conflittualità e dalla scarsa informazione e, spesso, dalla sfiducia e demagogia strumentalizzata. Un nuovo inizio verso la razionalità, la collaborazione, la informazione ed il pragmatismo nel trovare soluzioni ai problemi socio – economici di un mondo in rapida evoluzione. Un approccio socialista di compromesso fra Capitale e Lavoro, un dibattito che potrebbe riaccendere l’interesse dei cittadini per le proposte concrete.

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